giovedì 19 maggio 2011

Sfilze di ricorsi

RECLAMO ACLI SAVIGNANO B:   GARA  BONITO B   /   ACLI SAVIGNANO B   DEL 06/03/2011
Il G.S.T., letto il reclamo presentato dalla soc. Acli Savignano b, relativo alla posizione dei calciatori della soc. Bonito B sigg. Di Pietro Arcangelo n. 30/07/75, Losanno Vincenzo n. 27/05/81 e Coviello Giuseppe n. 15/12/88, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato e meritevole di accoglimento. Dagli accertamenti effettuati presso la Segreteria del C.R. Campania è risultato, infatti, che alla data della disputa della gara (06/03/11) il calciatore Di Pietro Arcangelo aveva disputato n. 12 gare dell 17 disputate dalla stessa società nel Campionato Regionale di 2^ categoria 2010/2011, il calciatore Losanno Vincenzo ne aveva disputae 12 su 17 e Coviello Giuseppe ne aveva disputate 16 su 17. I tre calciatori hanno violato, quindi, la prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, NOIF, la quale obbliga le società partecipanti con più squadre a campionati diversi, a non schierare nelle gare del campionato di categoria inferiore (3^ categoria) calciatori che abbiano disputato nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore (2^ categoria) un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. PQM
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Acli Savignano B di infliggere alla soc. Bonito B la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

RECLAMO GROTTAMINARDA CALCIO:   GARA  GROTTAMINARDA   /   ACLI SAVIGNANO B   DEL 30/04/2011
Il G.S.T., letto il preannuncio di reclamo pervenuto in data 1° maggio 2011 della soc. Grottaminarda Calcio, rileva che la stessa società non ha dato seguito al preannuncio con la produzione del ricorso rituale. Di conseguenza, è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio davanti a questo G.S.T.  PQM DELIBERA
che sia addebitata la relativa tassa, non versata, sul conto della società reclamante Grottaminarda Calcio.

GARA      GROTTAMINARDA   /   REAL CASALBORE     DEL 15/05/2011
Il G.S.T. letto il referto arbitrale, rileva che l'arbitro designato a dirigere la gara non poteva dare inizio alla stessa in quanto il campo di gioco era occupato da una concomitante partita del Campionato Regionale di 2° categoria girone "G". La mancata disputa dell'incontro é da attribuire oggettivamente alla soc. Grottaminarda, che ha chiesto lo spostamento della gara alla stessa data ed alla stessa ora dell'incontro concomitante, altresì, considerato che sul C.U. n. 124 del 12/05/2011 del C.R. Campania, pag 2674, la partita del campionato di seconda categoria (Liberatore Bulzariello/Gesualdo) non aveva subito alcuna variazione rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti. P.Q.M. in applicazione dell'art. 17 CGS DELIBERA
di infliggere alla soc. Grottaminarda la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed un punto di penalizzazione in classifica per recidività in art. 17 CGS,.



Nel 24 ° turno si ritorna a giocare al completo:
ACLI SAVIGNANO B PILA CALCIO 2009 SAVIGNANO IRPINO DOM FED
ARIANO NORD EST BONITO B ARIANO IRPINO DOM FED
C. O. PASSO ECLANO SAVIGNANESE MIRABELLA ECLANO SAB FED
GROTTAMINARDA CIRC. ANSPI MANNA GROTTAMINARDA SAB FED
MELITESE CASTELFRANCO MELITO IRPINO SAB 19.00
REAL CASALBORE S. ANGELO ALL'ESCA CASALBORE DOM FED
SP.FONTANAROSA PILA AI PIANI FONTANAROSA DOM 10.30


Le gare disputate ( in sospeso per debiti di alcune società) sono terminate cosi:
CIRC. ANSPI MANNA - MELITESE 0-0
GROTTAMINARDA - REAL CASALBORE 0-3
BONITO B - S. ANGELO ALL'ESCA 3-0



La nuova classifica

Real Casalbore 61
Fontanarosa 44
Ariano Nord Est 41
Pila ai Piani * 39
Acli Savignano "B"/Greci 38
Anspi Manna 38
Bonito "B" 36
Savignanese 36
Grottaminarda 32 *
Passo Eclano 22
Castelfranco 22
Pila Calcio 20
S.Angelo all'Esca 19
Melitese* 11

* un punto di penalità 

0 commenti:

Posta un commento